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Scuole chiuse per allerta meteo in alcuni comuni della Calabria e della Sicilia – Orizzonte Scuola Notizie

A seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile per domani, lunedì 3 aprile, alcuni comuni della Calabria e della Sicilia hanno già disposto la chiusura delle scuole.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto con ordinanza, per domani lunedì 3 aprile, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della città dopo che la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo arancione.

La chiusura – riporta l’ordinanza – riguarda anche i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche.

Anche a Crotone gli istituti resteranno chiusi a seguito dell’allerta meteo livello Arancione. E’ stato deciso di chiudere, a scopo prudenziale, tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ville, parchi pubblici e cimiteri cittadini per la giornata di domani 3 aprile.

Ecco l’elenco dei comuni calabresi che hanno deciso di chiudere le scuole domani, 3 aprile:

Catanzaro
Crotone
Amaroni (Catanzaro)
Andali (Catanzaro)
Borgia (Catanzaro)
Cerva (Catanzaro)
Chiaravalle Centrale (Catanzaro)
Cirò (Crotone)
Cropani (Catanzaro)
Girifalco (Catanzaro)
Roccabernarda (Crotone)
San Floro (Catanzaro)
San Lorenzo (Reggio Calabria)
San Mango d’Aquino (Catanzaro)
Scandale (Crotone)
Sersale (Catanzaro)
Soverato (Catanzaro)
Squillace (Catanzaro)
Tiriolo (Catanzaro)

In Sicilia, al momento di registra la chiudura delle scuole a:

Furci Siculo (Messina)
Letojanni (Messina)
Roccalumera (Messina)
Santa Teresa Riva (Messina)

Differenze tra sospensione delle attività didattiche e chiusura di una scuola

Innanzitutto facciamo una differenza tra

  •  “sospensione delle attività”
  •  “totale chiusura della scuola”

La sospensione delle attività: tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

La chiusura della scuola: può essere disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

In via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Si rileva però che nel corso degli anni non c’è stata una posizione univoca su questa questione da parte di UST e USR, e in alcuni casi tale questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti.

L’USR dell’Emilia Romagna  con nota Prot. n. 1513/2012 aveva disposto che “l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

Ricordiamo, inoltre, che la didattica a distanza è attivabile soltanto in situazioni legate all’emergenza sanitaria COVID. Non può essere attivata né in caso di maltempo, né in caso di assenza di uno studente se non per motivi legati all’emergenza COVID.

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