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Graduatorie GPS, non scegliere alcune sedi non significa essere rinunciatari alle successive convocazioni. Sentenza – Orizzonte Scuola Notizie

Il Tribunale di Roma pronunciatosi sul ricorso patrocinato dall’Avv. Naso, con la recente sentenza del 14 febbraio 2023, ha accertato l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione, consistente nell’attribuire supplenze annuali in favore di docenti collocati nella medesima graduatoria del ricorrente con un punteggio inferiore.

Il Giudice, ha accertato che, il non aver espresso tutte le sedi di preferenza al momento della compilazione della domanda di partecipazione, non può costituire esclusione per l’affidamento di supplenze annuali o fino al temine delle attività didattiche nelle convocazioni successive alla prima, sempre su sedi di preferenza indicate in domanda.

Nel caso in esame un docente, inserito in I fascia, al momento di scelta delle 150 preferenze si è limitato a selezionare le sedi scolastiche da lui più facilmente raggiungibili. Al momento della pubblicazione del primo bollettino, non vi era disponibilità sulle sedi da lui espresse e, pertanto, sono stati nominati docenti con un punteggio inferiore. Ciò è avvenuto anche in sede di successive convocazioni, nelle quali il docente è stato escluso in quanto considerato rinunciatario per tutte le preferenze espresse, consentendo così la nomina di docenti con un punteggio decisamente inferiore. Tale esclusione ha comportato per il ricorrente l’impossibilità di essere convocato nelle successive assegnazioni su preferenze da lui espresse, consentendo altresì di nominare un aspirante con un punteggio inferiore.

Il Ministero, in giudizio si è limitato a ribadire la legittimità del proprio operato, ritenendo che la mancata scelta di alcune sedi nella procedura informatizzata equivale a rinuncia alle sedi non espresse.

Tuttavia, Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha ritenuto non conforme l’operato del Ministero dell’Istruzione in relazione alla stessa Ordinanza Ministeriale che disciplina il conferimento delle supplenze. Ed invero il Giudicante ha ritenuto che la corretta applicazione della disposizione in questione avrebbe fatto sì che le sedi resesi disponibili al secondo turno di convocazione, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente.

Tanto più nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato alcuna rinuncia alle sedi indicate nell’elenco di preferenza, non precludendosi così il diritto alla seconda convocazione.

Ed ancora sul punto ha ritenuto “non possa ritenersi la legittimità dell’indicata nomina resa possibile dall’applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell’attività amministrativa e all’imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere”

All’esito dell’udienza del 14 febbraio 2023, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1505/2023 ha pertanto integralmente accolto il ricorso dello Studio Legale Naso & Partners, così stabilendo:

– dichiara l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione consistita nell’aver attribuito incarico annuale in favore di docenti inseriti nella medesima graduatoria, o in fascia inferiore, con punteggio inferiore rispetto al ricorrente per medesima classe di concorso;
– dichiara il diritto del ricorrente all’assunzione a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come insegnante per la classe di concorso A045, con decorrenza dal 08.10.2021 al 30.06.2022 e presso una delle sedi disponibili indicate dal ricorrente;
– condanna l’amministrazione convenuta al riconoscimento in favore del ricorrente del riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l’a.s.2021/2022 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 8.10.2021 al 30.6.2022, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell’anno scolastico per cui è causa.

Tale decisione del Tribunale di Roma conferma la tesi sostenuta dall’Avv. Domenico Naso, ovvero che l’OM 60/2020 e l’attuale OM 112/2022, determinano una violazione della disciplina sul conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

In particolare, la violazione più evidente consiste nel fatto che la mancanza di alcune preferenze possa determinare l’esclusione dalle graduatorie e l’impossibilità di ricevere supplenze sulle preferenze espresse.

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