Si riducono le possibilità di un intervento legislativo sui vincoli alla mobilità prima dell’emanazione dell’ordinanza attesa nei prossimi giorni.
Nell’ultima bozza del decreto PNRR che verrà approvato domani dal Consiglio dei Ministri, non c’è spazio infatti per una disposizione riguardo alla mobilità.
Allo stato attuale, ma si tratta di una bozza che è entrato nel pre-consiglio, sono tre gli articoli che riguardano la scuola: una è per le equipe formative territoriali, un altro per l’edilizia scolastica, l’ultimo, invece, riguarda la scuola di alta formazione. Non c’è spazio, invece, per la mobilità.
Capo II
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito)
ART. 25
(Èquipe formative territoriali)
1. Al fine di raggiungere milestone e target del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui al primo periodo come integrate dall’articolo 47, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.”. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.453.339,20 per l’anno 2023, di euro 3.633.348,00 per l’anno 2024 e di euro 2.180.008,80 per l’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
ART. 26
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo, da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d’asta riguardanti i medesimi interventi, laddove ancora disponibili e non ridestinati ad altra finalità.
2. All’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 6 per cento del relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Alle risorse di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 158 e 204, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.”
ART. 27
(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia del Ministero, concorre alla maturazione del periodo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.”
Venerdì incontro tra il Ministero e i sindacati
L’ultima speranza per una modifica risiede nel tavolo contrattuale: il 17 febbraio alle 11:30 ci sarà l’incontro tra il Ministero e i sindacati. I margini di manovra, però, in questo momento, sembrano essere ridotti. Sarebbe, infatti, pronta l’ordinanza ministeriale che consentirebbe al personale docente e ATA di ruolo interessato di presentare la domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale o la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo per l’anno scolastico 2023/24.
L’ordinanza indicherà anche eventuali blocchi alla presentazione della domanda.
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Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità
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